I. La Società
art. 1
Fondata nel 1903, la Società ticinese di scienze
naturali (STSN) ha lo scopo di promuovere e divulgare
le scienze naturali. Essa vuol raggiungere questi fini:
a) con le ricerche scientifiche dei soci
b) con pubblicazioni periodiche e straordinarie
c) con pubbliche conferenze e contributi alla divulgazione
scientifica
d) con una biblioteca sociale
e) sostenendo le attività del Museo cantonale
di storia naturale e del Centro di biologia alpina di
Piora
f) contribuendo alla protezione della natura
g) collaborando con altre istituzioni che perseguono
analoghi fini.
art. 2
La Società ha sede presso il Museo cantonale
di storia naturale.
II. I soci
art. 3
La Società si compone di soci attivi, di soci
onorari e di soci collettivi.
art. 4
I soci attivi e collettivi sono ammessi per decisione
a maggioranza dell'Assemblea sociale.
art. 5
Persone che si siano distinte per particolari meriti
scientifici o verso la Società sono nominate
soci onorari dall'Assemblea sociale, a maggioranza dei
2/3 dei presenti.
art. 6
Sono ammessi quali soci collettivi associazioni, enti
o istituti che ne facciano richiesta.
art. 7
I soci attivi e i soci collettivi versano una quota
annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del comitato.
I soci onorari sono esenti dalla quota.
art. 8
Ogni socio riceve gratuitamente le pubblicazioni sociali.
art. 9
Si perde la qualità di socio per dimissioni scritte
oppure per decisione dell'assemblea a maggioranza dei
2/3 dei presenti o in caso di mancato pagamento delle
quote sociali per 2 anni consecutivi.
III. L'Assemblea generale
art. 10
L'Assemblea generale è l'organo superiore
della Società ed è composta da tutti i
soci attivi e onorari. In particolare essa nomina i
nuovi soci, elegge il Comitato, i revisori e i rappresentanti
della Società negli enti cantonali e federali
e approva la gestione della Società.
art. 11
L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno entro la fine del mese di giugno su convocazione scritta del Comitato. La parte scientifica delle sedute è pubblica.
art. 12
Sedute straordinarie sono convocate dal Comitato, di
sua iniziativa o su richiesta di almeno 20 soci.
art. 13
L'avviso di convocazione con l'ordine
del giorno deve essere inviato almeno 10 giorni prima
della data della seduta.
art. 14
L'Assemblea delibera a maggioranza
dei presenti.
art. 15
L'Assemblea può deliberare
soltanto su oggetti previsti all'ordine del giorno.
art. 16
Per la modifica degli statuti
è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
IV. Il Comitato
art. 17
La conduzione della Società
è affidata a un Comitato composto da un massimo
di 15 membri, comprendente presidente, vicepresidente,
segretario, cassiere e archivista.
art. 18
II Comitato è eletto dall'Assemblea
per la durata di 3 anni. Presidente e vicepresidente
non sono di regola immediatamente rieleggibili come
tali.
art. 19
Insieme al Comitato, l'Assemblea
nomina due revisori per la durata di 3 anni.
art. 20
L'elezione dei membri del Comitato
e dei revisori avviene a maggioranza assoluta dei
presenti.
art. 21
Le deliberazioni del Comitato
sono valide con la presenza di almeno la metà
dei membri, compreso il presidente o il vicepresidente.
art. 22
II Comitato convoca l'Assemblea,
stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, amministra
il patrimonio della Società, cura le pubblicazioni
sociali, dà scarico all'Assemblea della gestione
annuale mediante un rapporto morale e uno finanziario
accompagnato dal rapporto dei revisori.
art. 23
II Comitato rappresenta la Società
di fronte a terzi con le firme del presidente o del
vicepresidente con quella del segretario.
art. 24
II cassiere provvede all'incasso
delle quote, al pagamento delle fatture e alla tenuta
dei conti.
art. 25
II segretario tiene i processi
verbali della Società, s'incarica dei resoconti
ai giornali, tiene l'elenco dei soci, provvede alla
spedizione delle convocazioni e disimpegna la corrispondenza
conservando gli atti.
art. 26
L'archivista tiene nota delle
pubblicazioni che pervengono alla Società e
tiene il catalogo dei libri di proprietà sociale.
V. Pubblicazioni
art. 27
La Società pubblica annualmente
il Bollettino il quale comprende di regola tre rubriche:
Attività della Società, Comunicazioni
scientifiche e Notizie.
art. 28
La pubblicazione di articoli sul
Bollettino è di regola riservata ai soci. Il
Comitato decide circa l'eventuale pubblicazione di
articoli di non soci.
art. 29
La pubblicazione del Bollettino
è affiancata, senza scadenze regolari, dalla
pubblicazione di Memorie a carattere monografico.
art. 30
La pubblicazione del Bollettino
sociale e delle Memorie è affidata a un consiglio
di redazione costituito dal Comitato. La valutazione
degli articoli da pubblicare spetta al Comitato.
art. 31
Le entrate della Società
devono in primo luogo servire alle pubblicazioni sociali.
VI. Biblioteca sociale
art. 32
La gestione della biblioteca sociale
è affidata al Museo cantonale di storia naturale
ed è depositata in una biblioteca cantonale.
Tutti i documenti portano il timbro della Società.
VII. Scioglimento della Società
art. 33
Lo scioglimento della Società
è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza
dei 2/3 dei presenti. La stessa Assemblea deciderà
circa la destinazione del patrimonio sociale che in
nessun caso potrà essere ripartito.
art. 34
Quanto non previsto dal presente statuto è regolato dai relativi articoli del Codice civile svizzero.
(Aggiornamento accettato in occasione
della 150a Assemblea primaverile ordinaria
del 21 maggio 2005).
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